Distanze dal confine: le regole per i manufatti costruiti in aderenza al fabbricato

Il proprietario di un fabbricato citava in giudizio il vicino per aver costruito una scala in aderenza al muro di confine tra le due proprietà, violando i limiti previsti in tema di distanze dal confine.
In primo grado il Tribunale di Firenze respingeva la domanda di parte attrice.
La Corte d’appello, ribaltando il giudizio di primo grado, condannava invece il vicino a demolire la scala esterna per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 e 877 cc.
In particolare, secondo l’art. 873, “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. 
Inoltre, l‘art 877 cc, prevede che “il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”.
Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23986/2017, si esprime sul ricorso presentato dal proprietario della scala esterna.
Il ricorrente ritiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere la scala una nuova costruzione, in quanto realizzata contemporaneamente all’edificazione del fabbricato.
Secondo la Cassazione la statuizione secondo cui la scala sarebbe una nuova costruzione è giuridicamente errata. Non è possibile applicare il principio secondo cui il diritto di prevenzione, riconosciuto a chi per primo edifica, si esaurisce con il completamento della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorché accessorio al primo.
Non vi sono ragioni per negare la possibilità di costruire un manufatto in aderenza ad un fabbricato realizzato dal vicino sul confine per il solo fatto che tale manufatto costituisca addizione di un fabbricato preesistente.
Pertanto la Cassazione accoglie il ricorso, in quanto non importa quando il manufatto sia stato edificato: per l’affermazione della possibilità di mutare in ogni tempo la soluzione costruttiva – a distanza legale, in aderenza o in appoggio – purché la situazione lo consenta e la soluzione originaria sia legittima.

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